STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

 APS CITTADINI  

Art.1)- COSTITUZIONE SEDE DURATA- E’ costituita, ai sensi e per gli effetti della L. 383/00 e successive, l’Associazione di promozione sociale, culturale ed assistenziale, senza finalità di lucro denominata : APS CITTADINI

L’Associazione ha sede legale e operativa in Guastalla (RE), via Davoli 1. L’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale e operativa attuale senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2) – NATURA E STRUTTURA -  L’Associazione si organizza strutturalmente anche affiliandosi al Centro Sportivo Educativo Nazionale  - ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni, iscritto al n. 77 del Registro Nazionale, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – riconoscendosi ed adeguandosi alle finalità dell’Ente.

Art. 3)- SCOPI - L’Associazione, escludendo esplicitamente ogni finalità di lucro, ha per scopi: favorire lo sviluppo delle attività di promozione sociale e culturali, fornendo adeguata assistenza ai propri associati/tesserati, della organizzazione Nazionale di appartenenza: ciò si realizza attraverso, l’ intenzione di riuscire ad avvicinare le “persone” alla “politica”, mettendosi a disposizione di entrambe le parti, facendosi portavoce delle “istanze” della gente, portando queste a conoscenza degli eletti nelle istituzioni, superando le difficoltà comunicative, riscontrabili nella burocrazia degli apparati e nella distanza tra l’ elettorato passivo ed attivo. A tal fine verranno utilizzati tutti gli strumenti ed iniziative che si riterranno opportuni; altresì potranno essere messe in piedi attività complementari, al fine di recuperare le risorse economiche, necessarie al raggiungimento dell’ oggetto principale dell’ associazione.

L’attività comprende, nel rispetto della L 383/00, la gestione delle strutture e può riguardare anche l’organizzazione di lezioni, spettacoli, convegni, manifestazioni, eventi, altresì turismo sociale e promozione benefica-socio culturale. Saranno curate tutte le necessarie fasi di studio e ricerca in materia, anche con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali. L’Associazione potrà organizzare varie attività di promozione sociale in genere, ricreative e di formazione extrascolastica, al fine di migliorare la qualità di crescita culturale ed etica, in generale del contesto sociale interno ed esterno, con cui interagisce, per il perseguimento degli obiettivi sociali dei propri associati. Nel conseguire le finalità assistenziali, verso i propri associati e/o tesserati,  della organizzazione nazionale di appartenenza, l’Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, e la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Per raggiungere gli scopi sociali l’Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari e immobiliari. L’Associazione – pur non avendo fini di lucro – potrà svolgere delle attività commerciali sia rivolte ai soci ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purchè in via strumentale al raggiungimento degli scopi sociali; in tal caso gli eventuali utili, così come gli avanzi di gestione, andranno investiti nell’Associazione, al fine di contribuire a coprirne le spese e migliorarne l’efficienza e la qualità, nello svolgimento esclusivo delle attività sociali.

Art.4) -  PATRIMONIO ED ENTRATE -  Il patrimonio e le entrate sono costituite:

a)      dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;

b)      dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;

c)      da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;

d)      dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;

e)      da contributi, liberalità e donazioni, di soggetti pubblici e privati;

f)        dai proventi derivanti da attività economiche collaterali.

Durante la vita dell’Associazione non possono essere  distribuiti, ancorchè in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L’esercizio finanziario va dal primo Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 5) – SOCI DIRITTI/DOVERI -  Le categorie dei soci sono le seguenti:

a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell’Associazione e firmato l’Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli dei soci ordinari; b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al vicepresidente, i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo.

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l’assenso di un genitore. L’ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. Essa si perfeziona con l’accettazione del Presidente (o del Vicepresidente o del segretario), il versamento della quota e la consegna della tessera all’iscritto che acquisisce i diritti sociali e di fruizione dei servizi dell’Associazione. Qualora l’istanza non fosse ratificata sono fatti salvi, per il periodo intercorso tra l’ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente o del Segretario e la mancata ratifica, i diritti connessi all’acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L’iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente con il versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. L’adesione all’Associazione comporta:

a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue strutture facendone un uso corretto; d) il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi; e) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e con gli organi dell’Associazione.

Il socio può recedere dall’Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio può avvenire: a) per morosità, dopo tre mesi che si protrae questa situazione; b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione; d) per comportamento scorretto; e) In riferimento alla tutela della privacy; al momento dell’iscrizione, l’associato autorizza l’associazione APS Cittadini al trattamento dei propri dati secondo la vigente legge in materia.

Le espulsioni saranno  decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. E’ ammesso il ricorso all’Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.

Se non espressamente deliberato le attività di lavoro svolte dai soci in favore dell’Associazione si considerano, salvi gli eventuali rimborsi spesa, a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

Art.6)- QUOTE SOCIALI -  Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Art.7)- ASSEMBLEA/BILANCIO – L’Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori e ordinari. Tutti i soci maggiorenni vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (Art. 2532, II comma c.c.). l’Assemblea, previa convocazione del Presidente dell’Associazione (mediante avviso affisso all’albo, o sul sito internet di riferimento, almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa), si riunisce in via ordinaria a) una volta all’anno, entro il 30 di Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio precedente con le modalità del voto palese: il rendiconto è approvato con la metà più uno dei voti validi espressi; b) una volta ogni quinquennio per il rinnovo delle cariche sociali. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un’ora di distanza dalla prima. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dallo stesso. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, affisso all’albo, o pubblicato sul sito internet di riferimento, per i venti giorni successivi alla sua approvazione.

Art.8)- CONSIGLIO DIRETTIVO -  L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di tre membri: Presidente, Vicepresidente e Segretario, eletti liberamente a maggioranza semplice dall’Assemblea tra gli associati e che dura in carica un quinquennio ed è rieleggibile. Il Consiglio è investito, da parte dell’Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione e, pertanto, potrà compiere, in persona del Presidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari o postali e compiere qualsiasi operazione voltata al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo procede, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori, determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi possono essere attribuiti anche a componenti del consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.9)-CARICHE SOCIALI- Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell’Associazione, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e decide, in ordine all’ammissione ai servizi dell’Associazione, dei tesserati CSEN. Il Vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce, con eguali poteri quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione dell’Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili e amministrativi, con custodia dei dati sensibili ex L 196/03 per Documento Programmatico Sicurezza.

Art.10)-SCIOGLIMENTO- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che  perseguono gli  stessi scopi sociali dell’Associazione o a fini di utilità pubblica, sentendo l’organismo di controllo di cui all’art. 3, com.190.1. 662/96.

Art.11)-STATUTO/REGOLAMENTI- Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Assemblea. L’Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall’Assemblea.

Art.12)- COLLEGIO ARBITRALE-  Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collego Arbitrale composto di tre membri, soci dell’Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione, ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l’Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d’ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Art.13)-RIMANDI- Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, dalla legge 07/12/2000 n.383 – G.U. 27/12/2000 n.300 e dalle altre normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto in Reggio Emilia  il 5 Novembre 2007