STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
APS
CITTADINI
Art.1)- COSTITUZIONE SEDE DURATA- E’ costituita, ai sensi e per gli
effetti della L. 383/00 e successive, l’Associazione di promozione
sociale, culturale ed assistenziale, senza finalità di lucro denominata
: APS CITTADINI
L’Associazione ha sede legale e operativa in Guastalla (RE), via Davoli
1. L’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività
sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero. Con delibera del
Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o
può essere modificata la sede legale e operativa attuale senza necessità
di integrare la presente scrittura. La durata dell’Associazione è a
tempo indeterminato.
Art. 2) – NATURA E STRUTTURA - L’Associazione si organizza
strutturalmente anche affiliandosi al Centro Sportivo Educativo
Nazionale - ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente
di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute
dal Ministero degli Interni, iscritto al n. 77 del Registro Nazionale,
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
riconoscendosi ed adeguandosi alle finalità dell’Ente.
Art. 3)- SCOPI - L’Associazione, escludendo esplicitamente ogni finalità
di lucro, ha per scopi: favorire lo sviluppo delle attività di
promozione sociale e culturali, fornendo adeguata assistenza ai propri
associati/tesserati, della organizzazione Nazionale di appartenenza: ciò
si realizza attraverso, l’ intenzione di riuscire ad avvicinare le
“persone” alla “politica”, mettendosi a disposizione di entrambe le
parti, facendosi portavoce delle “istanze” della gente, portando queste
a conoscenza degli eletti nelle istituzioni, superando le difficoltà
comunicative, riscontrabili nella burocrazia degli apparati e nella
distanza tra l’ elettorato passivo ed attivo. A tal fine verranno
utilizzati tutti gli strumenti ed iniziative che si riterranno
opportuni; altresì potranno essere messe in piedi attività
complementari, al fine di recuperare le risorse economiche, necessarie
al raggiungimento dell’ oggetto principale dell’ associazione.
L’attività comprende, nel rispetto della L 383/00, la gestione delle
strutture e può riguardare anche l’organizzazione di lezioni,
spettacoli, convegni, manifestazioni, eventi, altresì turismo sociale e
promozione benefica-socio culturale. Saranno curate tutte le necessarie
fasi di studio e ricerca in materia, anche con la realizzazione di
prodotti editoriali e multimediali. L’Associazione potrà organizzare
varie attività di promozione sociale in genere, ricreative e di
formazione extrascolastica, al fine di migliorare la qualità di crescita
culturale ed etica, in generale del contesto sociale interno ed esterno,
con cui interagisce, per il perseguimento degli obiettivi sociali dei
propri associati. Nel conseguire le finalità assistenziali, verso i
propri associati e/o tesserati, della organizzazione nazionale di
appartenenza, l’Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti,
tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la
somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, e
la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi
sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di
corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione
alla quale danno diritto. Per raggiungere gli scopi sociali
l’Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari e
immobiliari. L’Associazione – pur non avendo fini di lucro – potrà
svolgere delle attività commerciali sia rivolte ai soci ma anche a
terzi, aziende, enti pubblici e privati, purchè in via strumentale al
raggiungimento degli scopi sociali; in tal caso gli eventuali utili,
così come gli avanzi di gestione, andranno investiti nell’Associazione,
al fine di contribuire a coprirne le spese e migliorarne l’efficienza e
la qualità, nello svolgimento esclusivo delle attività sociali.
Art.4) - PATRIMONIO ED ENTRATE - Il patrimonio e le entrate sono
costituite:
a)
dalle quote di iscrizione e dai
contributi degli associati;
b)
dai beni mobili ed immobili che
diverranno proprietà dell’Associazione;
c)
da eventuali fondi di riserva costituiti
con le eccedenze di rendiconto;
d)
dai versamenti aggiuntivi effettuati
dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di
appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;
e)
da contributi, liberalità e donazioni, di
soggetti pubblici e privati;
f)
dai proventi derivanti da attività
economiche collaterali.
Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti,
ancorchè in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o
capitale. L’esercizio finanziario va dal primo Gennaio al 31 Dicembre di
ogni anno.
Art. 5) – SOCI DIRITTI/DOVERI - Le categorie dei soci sono le seguenti:
a) Soci Fondatori: sono
coloro che hanno promosso la fondazione dell’Associazione e firmato
l’Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a
quelli dei soci ordinari; b) Soci
Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al
Presidente o al vicepresidente, i quali possono deliberare in merito e
portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo.
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i cittadini
che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi
sociali; per i minori è necessario l’assenso di un genitore.
L’ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non
devono essere verbalizzati né comunicati. Essa si perfeziona con
l’accettazione del Presidente (o del Vicepresidente o del segretario),
il versamento della quota e la consegna della tessera all’iscritto che
acquisisce i diritti sociali e di fruizione dei servizi
dell’Associazione. Qualora l’istanza non fosse ratificata sono fatti
salvi, per il periodo intercorso tra l’ammissione da parte del
Presidente o del Vicepresidente o del Segretario e la mancata ratifica,
i diritti connessi all’acquisizione della qualifica di socio ed in
particolare il diritto di voto nelle assemblee. L’iscrizione ha validità
dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente con il
versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. La
quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. L’adesione
all’Associazione comporta:
a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli
eventuali regolamenti; b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le
sue strutture facendone un uso corretto; d) il pagamento della tessera,
delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi
nonché dei contributi; e) mantenere rapporti di rispetto con gli altri
soci e con gli organi dell’Associazione.
Il socio può recedere dall’Associazione senza diritto ad alcun compenso,
rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo.
La perdita della qualità di socio può avvenire: a) per morosità, dopo
tre mesi che si protrae questa situazione; b) non ottemperanza alle
disposizioni statutarie e regolamentari; c) quando in qualunque modo si
arrechino danni morali o materiali all’Associazione; d) per
comportamento scorretto; e) In riferimento alla tutela della privacy; al
momento dell’iscrizione, l’associato autorizza l’associazione APS
Cittadini al trattamento dei propri dati secondo la vigente legge in
materia.
Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di
preavviso e ad effetto immediato. E’ ammesso il ricorso all’Assemblea,
in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla
delibera assembleare.
Se non espressamente
deliberato
le attività di lavoro svolte dai soci in favore dell’Associazione si
considerano, salvi gli eventuali rimborsi spesa, a titolo assolutamente
gratuito e di liberalità.
Art.6)- QUOTE SOCIALI - Gli importi delle quote di iscrizione, delle
quote contributive e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio
Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di
pagamento.
Art.7)- ASSEMBLEA/BILANCIO – L’Assemblea è sovrana. Essa è formata da
tutti i soci fondatori e ordinari. Tutti i soci maggiorenni vi hanno
diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (Art. 2532, II comma
c.c.). l’Assemblea, previa convocazione del Presidente dell’Associazione
(mediante avviso affisso all’albo, o sul sito internet di riferimento,
almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa), si riunisce
in via ordinaria a) una volta
all’anno, entro il 30 di Aprile, per approvare il rendiconto
economico-finanziario dell’esercizio precedente con le
modalità del voto palese: il rendiconto è approvato con la metà più uno
dei voti validi espressi; b) una volta ogni quinquennio per il rinnovo
delle cariche sociali. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni
qualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita
in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli
aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli
intervenuti; la seconda convocazione
deve essere fissata ad almeno un’ora
di distanza dalla prima. L’Assemblea è presieduta dal
Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dallo
stesso. Le deliberazioni sono
constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario
che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati
dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre,
affisso all’albo, o pubblicato sul sito internet di riferimento, per i
venti giorni successivi alla sua approvazione.
Art.8)- CONSIGLIO DIRETTIVO - L’Associazione è diretta ed amministrata
da un Consiglio Direttivo che si compone di tre membri: Presidente,
Vicepresidente e Segretario, eletti liberamente a maggioranza semplice
dall’Assemblea tra gli associati e che dura in carica un quinquennio
ed è rieleggibile. Il Consiglio è investito, da parte
dell’Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria
dell’Associazione e, pertanto, potrà compiere, in persona del Presidente
tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare, contrarre
obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari o postali e compiere
qualsiasi operazione voltata al raggiungimento degli scopi
dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo procede, alla nomina di
dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori,
determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli
incarichi possono essere attribuiti anche a componenti del consiglio
medesimo. Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, delibera a
maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti,
in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art.9)-CARICHE SOCIALI- Il Presidente ha
la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell’Associazione, cura
l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e
decide, in ordine all’ammissione ai servizi dell’Associazione, dei
tesserati CSEN. Il Vicepresidente coadiuva il presidente e lo
sostituisce, con eguali poteri quando necessario. Il Segretario
collabora alla gestione dell’Associazione, cura la tenuta dei libri
sociali e segue gli adempimenti contabili e amministrativi, con custodia
dei dati sensibili ex L 196/03 per Documento Programmatico Sicurezza.
Art.10)-SCIOGLIMENTO- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato
dall’Assemblea. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di
estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni
che perseguono gli stessi scopi sociali dell’Associazione o a fini di
utilità pubblica, sentendo l’organismo di controllo di cui all’art. 3,
com.190.1. 662/96.
Art.11)-STATUTO/REGOLAMENTI- Le modifiche dello Statuto devono essere
approvate dall’Assemblea. L’Associazione può anche dotarsi di
Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall’Assemblea.
Art.12)- COLLEGIO ARBITRALE- Tutte le eventuali controversie tra gli
associati e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno
sottoposte al giudizio di un Collego Arbitrale composto di tre membri,
soci dell’Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo
definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del
Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle
parti in contestazione, ed il terzo, che assume la veste di Presidente,
dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace
territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale
vincola tutti gli associati e l’Associazione ed i suoi Organi,
rinunciando le parti contraenti sin d’ora per allora a qualsiasi
impugnativa del lodo arbitrale.
Art.13)-RIMANDI- Per quanto non previsto dal presente statuto si fa
riferimento alle disposizioni previste dagli artt. 36 e seguenti del
Codice Civile, dalla legge 07/12/2000 n.383 – G.U. 27/12/2000 n.300 e
dalle altre normative vigenti in materia di associazionismo in quanto
applicabili.
Letto, approvato e sottoscritto in Reggio Emilia il 5 Novembre 2007
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